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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.228. in Assemblea riferita al C. 791-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/10/2018  [ apri ]
1.228.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:
  La stessa ordinanza dovrà essere pubblicata, mediante estratto e rinvio ad altra pagina del medesimo sito web, nella homepage del sito ufficiale del convenuto.
  Su istanza del ricorrente, con la medesima ordinanza, qualora la classe risultasse già opportunamente identificabile per mezzo di un'aggregazione presente nella disponibilità del convenuto, il Tribunale può stabilire l'obbligo per quest'ultimo di provvedere ad una comunicazione indirizzata a tutti i componenti della classe, con modalità definite e che dovranno includere tutte le informazioni necessarie relativamente ai fatti contestati, ai termini e alle modalità per aderire.