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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.211. in Assemblea riferita al C. 791-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/10/2018  [ apri ]
1.211.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: Ministero della giustizia.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il terzo e il quarto periodo;
   all'articolo 1, sopprimere il comma 2;
   all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  Art. 196-ter.(Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura non superiore a quella necessaria alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco.;
   all'articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Il decreto previsto dall'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

1.211.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, sopprimere il terzo e quarto periodo.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5-bis;
   dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis.(Decreto del Ministro dello sviluppo economico).1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. I requisiti di cui al decreto devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni stesse.