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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.107. in Assemblea riferita al C. 791-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2018  [ apri ]
1.107.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire il capoverso «Art. 840-
novies» con il seguente:
    Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate.
Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di spese di giustizia, ivi comprese le prescrizioni di cui all'articolo in caso di ordinanza che dichiari inammissibile la domanda ai sensi dell'articolo 480-ter, comma 4.
   al capoverso «Art. 840-undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-terdecies» sopprimere il terzo e il quarto comma.