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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.50. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 687

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2020  [ apri ]
2.50.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Assegno unico e universale per i figli a carico)

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
   b) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro, svolga il servizio civile universale;
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
   d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
   e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
    1) essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
    2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;
    3) vivere con i figli a carico in Italia;
    4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.
   e-bis) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti dalla lettera e) da una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   f) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro;
   g) abrogazione di tutte misure indicate al successivo articolo 2-bis.

Il Relatore
2.50.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Assegno unico e universale per i figli a carico)

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
   b) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro, svolga il servizio civile universale;
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
   d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
   e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
    1) essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
    2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;
    3) vivere con i figli a carico in Italia;
    4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.
   e-bis) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti dalla lettera e) da una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   f) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro;
   g) abrogazione di tutte misure indicate al successivo articolo 2-bis.

Il Relatore