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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.51. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 687

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2020  [ apri ]
1.51.
approvato

  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:
   a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati nella presente legge;
   b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
   c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle della presente legge, il computo dell'assegno di cui al comma 1 può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi;
   d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. L'ammontare complessivo tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;
   e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno;
   f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori;
   g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso in forma di credito d'imposta, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro.

Il Relatore
1.51.

  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:
   a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati nella presente legge;
   b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
   c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle della presente legge, il computo dell'assegno di cui al comma 1 può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi;
   d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. L'ammontare complessivo tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;
   e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno;
   f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori;
   g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso in forma di credito d'imposta, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro.

Il Relatore