All'emendamento 1.51 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera c) con la seguente: c) l'ammontare dell'assegno non è considerato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) sostituire la lettera d) con la seguente: d) l'ammontare dell'assegno non è considerato ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni assistenziali diverse da quelle previste dalla presente legge.