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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.51.12. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 687

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2020  [ apri ]
0.1.51.12.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) l'ammontare dell'assegno non potrà in ogni caso essere inferiore al 130 per cento della somma di tutti i benefìci, di qualsiasi natura, eliminati con i decreti legislativi adottati in relazione alla presente legge delega.

em. 1.51.