All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) l'ammontare dell'assegno non potrà in ogni caso essere inferiore al 130 per cento della somma di tutti i benefìci, di qualsiasi natura, eliminati con i decreti legislativi adottati in relazione alla presente legge delega.