All'emendamento 1.51 del Relatore, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: h) le prestazioni di natura assistenziale erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali sono pienamente compatibili con i benefìci previsti dalla presente legge e non sono computate ai fini dell'accesso e per il calcolo dei benefìci medesimi.