Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti con comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3, comma 1, con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare.