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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.7. in Assemblea riferita al C. 682-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/04/2019  [ apri ]
2.7.

  Al comma 7, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Le scuole possono prevedere nell'ambito della contrattazione d'istituto un compenso a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa incrementato, per le finalità del presente articolo, di 30 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, valutati in 30 milioni di euro dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.