Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Gli I.T.S. Academy sono autorizzati alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, numero 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti internet istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.