stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.200. in Assemblea riferita al C. 544-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/07/2021  [ apri ]
1.200.
approvato

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Sistema di istruzione tecnica superiore (ITS) di cui al decreto fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e riorganizzato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di cui sono parte integrante, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:
   a) gli istituti tecnici superiori di cui al presente capo, deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli istituti tecnici superiori assumono la denominazione di «accademie per l'istruzione tecnica superiore» (ITS Academy);
   b) i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) di cui al Capo II, mirati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica con la seguente: (Finalità e struttura del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore);
   all'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: lettera b).

La Commissione