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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 522

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. – (Misure per la parità retributiva tra i sessi). – 1. Al fine di favorire la parità retributiva tra i sessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui.
2. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, in sede di contrattazione collettiva sono definite le linee guida per la predisposizione di un piano di azione volto a:

   a) prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e formazione professionale e nelle condizioni di lavoro;

   b) garantire il diritto delle lavoratrici alla parità di retribuzione in caso di svolgimento di eguali mansioni e il superamento dei differenziali retributivi tra i sessi, rimuovendo eventuali disparità di trattamento;

   c) superare condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro che siano, di fatto, pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di carriera ed economico della lavoratrice;

   d) promuovere una migliore articolazione tra l'attività lavorativa e le esigenze di vita;

   e) sviluppare misure per il reinserimento della lavoratrice nell'attività lavorativa dopo la maternità;

   f) avviare programmi di controllo interno al fine di rilevare eventuali condizioni di discriminazione individuate ai sensi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

  3. Il piano di azione di cui al comma 2 è trasmesso ai lavoratori e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
  4. Qualora siano rilevati scostamenti tra le medie salariali di lavoratori di sesso differente, i quali svolgano la medesima mansione, i lavoratori o le rappresentanze sindacali ne danno comunicazione agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, affinché provvedano a verificare e ad accertare la sussistenza di discriminazioni in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 25 e seguenti del medesimo codice.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.