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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.02. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 522

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2021  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. – 1. All'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. È concesso uno sgravio IRAP del 35 per cento, per tre anni, alle aziende pubbliche e private che, pur non essendo obbligate in base ai precedenti commi, redigono un rapporto, almeno ogni due anni, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il beneficio dello sgravio IRAP sarà revocato qualora l'impresa non rediga il rapporto per almeno un biennio.».