Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Costituisce altresì discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, pone o può porre il lavoratore in posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori, anche per quanto riguarda le progressioni di carriera e le opportunità di partecipazione alla vita aziendale, salvo che il trattamento o la modifica risulti essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per la sua attuazione siano appropriati e necessari».