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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.19. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
5.19.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.