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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.16. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
5.16.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Il rilascio delle concessioni di prelievo e delle autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile devono essere vincolate a previe valutazioni circa gli impatti cumulativi sul corpo idrico in termini qualitativi e quantitativi, coerentemente con gli obiettivi di qualità ed il bilancio idrico per il corpo idrico interessato. Nel caso di eventi straordinari che pregiudichino il buono stato del corpo idrico, le richiamate concessioni e autorizzazioni possono essere sospese dall'autorità competente fino al ripristino delle condizioni precedenti all'evento stesso. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, fatta salva la riduzione del canone di concessione delle acque non prelevate, o salvo il rimborso del canone di concessione, qualora già versato dal concessionario, relativamente alla quantità di acqua non prelevata.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono essere riesaminate dall'autorità competente prima della loro naturale scadenza qualora sia accertata l'esistenza di gravi problemi qualitativi o quantitativi che attengono al corpo idrico interessato. Tale riesame deve essere volto alla definizione di misure autorizzative e dei relativi tempi di attuazione, indirizzati al ripristino di condizioni del corpo idrico coerenti con gli obiettivi di qualità stabiliti.