Sostituirlo con il seguente:
«Art. 9.
1. La gestione del servizio idrico integrato persegue finalità istituzionali e di carattere sociale e ambientale, garantendo un elevato livello di qualità, efficienza ed economicità del servizio, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale degli utenti. È fatto obbligo al gestore di reinvestire eventuali utili di esercizio in infrastrutture nel settore idrico e nel servizio reso alla collettività.».