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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.4. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
8.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua)

  1. Al fine di garantire il diritto all'acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all'esistenza delle altre specie viventi, nonché al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, definite dalla parte terza, sezione III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare in conformità ai princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE, le funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come individuate dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2012, n. 231, sono attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le predette funzioni direttamente anche avvalendosi dell'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti in materia, applica il metodo tariffario vigente alla data di pubblicazione della presente legge.
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Direzione Generale Pianificazione e controllo del Servizio Idrico Integrato cui compete l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. Con il medesimo Decreto si provvede alla definizione della relativa pianta organica. La predetta Direzione Generale, articolata tenendo conto delle funzioni di controllo, vigilanza e regolazione del servizio idrico integrato, si avvale del personale di cui al comma 3. Il metodo tariffario è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare su proposta della Direzione Generale.
  3. Compatibilmente con le esigenze di funzionamento della Direzione Generale di cui al presente articolo e previa stipula di apposita convenzione, sono stabilite le modalità per il trasferimento volontario del personale in servizio presso ARERA operante nella regolazione del servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale di cui al presente comma è inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri corrispondente a quella posseduta nell'ARERA, previa adozione di apposita tabella di equiparazione, conservando il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dall'ARERA per la qualifica corrispondente, con esclusione dei trattamenti accessori già goduti. Ove il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dall'ARERA è superiore a quello spettante alla qualifica corrispondente del contratto collettivo di lavoro del comparto Ministeri, la differenza è corrisposta con assegno ad personam riassorbibile. Se all'esito del trasferimento disposto ai sensi del presente comma residuano posti vacanti, il restante personale amministrativo della struttura organizzativa è reclutato mediante concorso.
  4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dell'attività conoscitiva prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si avvale di un osservatorio sui settori di propria competenza. L'osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, costituendo una banca di dati sul servizio idrico integrato connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autorità di bacino e dei soggetti gestori dei servizi idrici, anche avvalendosi delle Agenzie ambientali, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia delle acque. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) contribuiscono allo svolgimento dell'attività di cui al presente comma.
  5. I dati contenuti nella banca di dati sul servizio idrico integrato, di cui al comma 4, sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.
  6. Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito, svolgono le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. Nel rispetto dei principi di cui al medesimo articolo 4 è conferita all'ente di governo dell'ambito la competenza a stabilire il modello gestionale del servizio idrico integrato e il relativo affidamento mediante aziende speciali o comunque nell'ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico.
  7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano su apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione su cui confluiscono le risorse di cui all'articolo 21, comma 19-bis, della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: novanta giorni inserire le seguenti: dalla data di scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8 della presente legge,.