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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.24. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
8.24.

  Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire i commi da 5 a 10 con il seguente:
  5. L'erogazione del servizio avviene nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
   a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
   b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza. Lo statuto di tali società prevede meccanismi idonei a garantire il controllo pubblico;
   c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
   d) ad aziende speciali o altri enti di diritto pubblico.