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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.18. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
8.18.

  Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: È conferita alle regioni ordinarie la competenza per la definizione dei bacini di cui all'articolo 4, comma 3.

  Conseguentemente;
   all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a:
   a) operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
   b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. In tali società i soci pubblici debbono disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, oppure debbono disporre di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, oppure debbono esercitare un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali;
   c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175.
   all'articolo 10, sopprimere i commi da 5 a 10;
   sopprimere l'articolo 11.