Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei casi emergenziali, per attività di progettazione ed esecuzione di opere infrastrutturali di cui al precedente comma, può essere richiesto il contributo del Ministero della difesa attraverso i propri organi del genio militare e i relativi oneri sono ristorati secondo le modalità previste dal comma 1, articolo 44-ter, legge 31 dicembre 2009, n. 196.