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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
7.1.

  Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

  2. Al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione delle informazioni in merito ai parametri di qualità delle acque destinate al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ai soggetti terzi interessati nonché all'autorità sanitaria locale e all'ente di governo dell'ambito il verificarsi di condizioni riconducibili altresì alla propria condotta che, anche potenzialmente e temporaneamente, siano suscettibili di determinare il degrado della qualità dell'acqua tra il punto di consegna e il rubinetto. Il gestore, sotto il controllo e il monitoraggio dell'autorità sanitaria locale in collaborazione con l'ente di governo dell'ambito, è tenuto a rimuovere tempestivamente le cause che determinano l'esistenza di tali condizioni. L'ente di governo dell'ambito adotta i provvedimenti di competenza per ripristinare i valori di parametro ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
  3. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il 31 dicembre 2019, devono essere in possesso dell'accreditamento per i diversi parametri da valutare ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010.
  4. Nelle more dell'attuazione del comma 3, almeno il 5 per cento dei controlli effettuati dai laboratori privi di accreditamento deve avvenire in contraddittorio con laboratori già accreditati.