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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.7. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
5.7.

  Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le parole: «non può eccedere i trenta anni», sono sostituite dalle seguenti: «non può eccedere i venti anni».