stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.26. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
5.26.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, le regioni definiscono in termini non inferiori a 20 euro al m3 il canone per le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente e bevande derivate. Una quota del canone di concessione non inferiore all'ottanta per cento è reinvestita nel servizio idrico integrato.