Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, le regioni definiscono in termini non inferiori a 20 euro al m3 il canone per le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente e bevande derivate. Una quota del canone di concessione non inferiore all'ottanta per cento è reinvestita nel servizio idrico integrato.