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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
5.1.

  Sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2019, un decreto legislativo contenente una disciplina organica della materia dei contratti di concessione relativi al prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE, nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché al rischio operativo ai sensi della predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro con il decreto legislativo sono definiti: a) criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire una gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di non discriminazione e di assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, fissato dalla regione o dalla provincia autonoma nell'ambito di un minimo e di un massimo stabiliti dal medesimo decreto; c) i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di cui alla lettera b), nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi l'obbligo di valutare gli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati.