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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
4.2.

  Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
  1. Al fine di pervenire ad una gestione razionale, efficace ed economica del servizio idrico integrato gli enti di governo d'ambito, come definiti e identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, affidano il servizio idrico integrato nei rispettivi ambiti territoriali ottimali.
  2. L'affidamento può avvenire per unità di bacino idrografico o di sub-bacino o di bacini idrografici contigui tenendo conto dell'unitarietà della gestione, della localizzazione delle risorse, dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati, delle interconnessioni delle opere infrastrutturali funzionali all'approvvigionamento idrico della risorsa idrica.
  3. L'ente di governo dell'ambito provvede, in raccordo con l'Autorità di bacino distrettuale in base a quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a elaborare il bilancio idrico dell'ambito sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile, alla definizione e all'approvazione del piano d'ambito e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi, in funzione del bilancio idrico. L'ente di governo dell'ambito svolge le competenze in materia di servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo.

  Conseguentemente:
   al comma 9, sostituire le parole: di distretto, con le seguenti: dell'ambito;
   all'articolo 8, comma 4 sostituire le parole: il consiglio di bacino, con le seguenti: L'ente di governo dell'ambito;
   all'articolo 14, ai commi 2 e 3, sostituire le parole: Il consiglio di bacino con le seguenti: L'ente di governo dell'ambito;
   all'articolo 15, comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
    a) sostituire le parole: del consiglio di bacino, con le seguenti: dell'ente di governo dell'ambito;
    b) sostituire le parole: dei consigli di bacino, con le seguenti: degli enti di governo dell'ambito.