Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Salvo i prelievi per l'uso agricolo, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, tutti i prelievi di acqua devono essere misurati tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.