Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «a partecipazione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «interamente partecipate dalle amministrazioni pubbliche»;
b) dopo il primo periodo del comma 3-bis, è inserito il seguente: «Ferma restando la validità delle procedure di riscossione avviate fino al 31 marzo 2019, le autorizzazioni in contrasto con quanto stabilito al presente comma perdono ogni efficacia e validità a decorrere dal 1o luglio 2019».