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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
16.02.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incentivi per l'efficientamento e il risparmio idrico nei processi industriali)

  1. Al fine di favorire l'efficientamento idrico dei processi industriali e la diffusione di processi produttivi a bassa intensità idrica, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 25.000 di euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (« de minimis»).
  2. Per l'attuazione del finanziamento di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per l'efficientamento idrico, con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato A, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» le parole: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,» sono sostituite dalle seguenti: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente, il monitoraggio dei consumi energetici; la riduzione delle emissioni e la riconversione dei processi produttivi rendendoli a bassa intensità idrica.».

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dalle misure di cui all'articolo 16-bis si provvede:
   a) per quanto attiene alle misure di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) per l'attuazione del comma 3, agli oneri pari a 100 milioni per il 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.