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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
15.2.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di assicurare un governo partecipativo del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione dell'uso delle risorse idriche. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni definiscono le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di base del servizio idrico integrato, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministero per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.