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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
12.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Finanziamento del servizio idrico integrato)

  1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e da quelle dell'Unione europea appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.
  2. Le risorse nazionali e dell'Unione europea di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive dell'Unione sul trattamento delle acque reflue.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale concedente il servizio, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, il decreto di cui al citato articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, stabilisce la dotazione del Fondo e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui al medesimo articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015.
  4. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a finanziare investimenti in materia ambientale sono destinate in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.
  5. L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Art. 136. – (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) – 1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».