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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.4. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
10.4.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di migliorare l'accesso a finanziamenti per la gestione del servizio, tali beni possono essere conferiti quale capitale sociale nei soggetti affidatari della gestione previsti dalla presente legge.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
nelle forme di cui all'articolo 8 con le seguenti: o a società in house. La durata dell'affidamento è pari alla durata della società o dell'ente.
   sostituire i commi da 3 a 10 con i seguenti:

  3. I gestori del servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche.
  4. Le società che gestiscono, anche parzialmente, il servizio idrico integrato sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate in concessione a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla scadenza naturale oggi prevista e i nuovi affidamenti devono essere coerenti con quanto previsto dalla presente legge.
  6. Le società di gestione del servizio idrico operano dalla data di entrata in vigore della presente legge come segue:
   a) divieto di cessione di quote di capitale a favore di soggetti non previsti quali gestori ordinari a regime dalla presente legge;
   b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;
   c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
   d) obbligo di garantire agli enti partecipanti la massima trasparenza e l'accesso agli atti e ai documenti relativi all'amministrazione.

  7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.
  8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti i criteri e le modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico integrato e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.
   All'articolo 11, comma 1 sopprimere le parole: di trasformazione societaria e aziendale.