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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
10.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Gestione pubblica del servizio idrico integrato. Decadenza delle forme di gestione. Fase transitoria)

  1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato, di proprietà degli enti locali, costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del codice civile. Essi sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico. I beni di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, operanti nell'ambito del servizio idrico integrato, che per loro caratteristiche siano funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, sono gravati da vincolo di destinazione ad uso pubblico. Il provvedimento con il quale l'ente di governo dell'ambito dispone l'apposizione del vincolo, prevede adeguate forme di indennizzo anche avvalendosi del Fondo Nazionale per la Ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 11 della presente legge.
  2. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, comprensivo della captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 8.
  3. Le aziende speciali, anche in forma consortile, e gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né all'equilibrio di bilancio previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo agli enti locali, né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 97, comma 1, della Costituzione. Le società quotate in mercati regolamentati e le loro controllate che gestiscono anche parzialmente il servizio idrico integrato sono escluse dagli obblighi di dismissione delle partecipazioni sociali a qualsiasi titolo così come prescritti dagli articoli 20 e 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le società a capitale interamente pubblico che gestiscono anche parzialmente il servizio idrico integrato sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La cessione a privati delle quote azionarie di proprietà pubblica delle società di gestione del servizio idrico integrato è vietata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, tutti gli affidamenti in concessione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 dicembre 2027, se non già decadute, effettuano la trasformazione in azienda speciale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in forma consortile ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, ovvero in altro ente di diritto pubblico compatibile con il processo di trasformazione. Tutti gli affidamenti a società a capitale misto pubblico e privato che gestiscono una pluralità di servizi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 dicembre 2027, se non già decadute, previo recesso e scorporo del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato, effettuano la trasformazione in azienda speciale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in forma consortile ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, ovvero in altro ente di diritto pubblico compatibile con il processo di trasformazione. Tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società oggetto di trasformazione, ivi inclusa la convenzione di gestione, proseguono senza soluzione di continuità.
  5. Gli affidamenti per i quali non sia stata attuata la trasformazione di cui al comma 5 cessano al 31 dicembre 2027 e l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al nuovo gestore nelle forme previste dall'articolo 8.
  6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti di governo dell'ambito provvedono al riesame di tutte le gestioni in essere conformando le rispettive convenzioni di gestione ai seguenti principi vincolanti:
   a) obbligo di reinvestire utili ed avanzi di gestione nel servizio oggetto di affidamento per il miglioramento del servizio e lo sviluppo delle infrastrutture;
   b) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
   c) obbligo di garantire agli enti partecipanti all'ente di governo dell'ambito la massima trasparenza e l'accesso agli atti e ai documenti relativi all'amministrazione del soggetto gestore;
   d) divieto di cessione a privati di quote di capitale a qualsiasi titolo;
   e) divieto di proroga delle gestioni alla scadenza prevista in convenzione.

  7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti i criteri e le modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico integrato e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli. Il decreto di cui al presente comma disciplina altresì la fase transitoria verso il regime pubblicistico, in coerenza con le disposizioni del comma 4.
  8. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo o qualora non venga garantita la continuità e la qualità del servizio idrico il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge, fatta salva la cessazione anticipata del rapporto concessorio in essere.