Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Le società che abbiano emesso, entro la data di entrata in vigore della presente legge, strumenti finanziari quotati in sedi di negoziazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 12 agosto 2016, n. 176, comprensivi di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione, al fine di raccogliere capitali sul mercato finanziario per investirli nella gestione della risorsa idrica, e che gestiscono, anche parzialmente, il servizio idrico integrato sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.