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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
9.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Princìpi relativi alla gestione del servizio idrico)

  1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e tenuto conto dell'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.
  2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo.
  3. All'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 nonché, almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento nel sito internet istituzionale di un'apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni».