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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.4. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
5.4.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata con l'atto di affidamento in funzione dell'attività del concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. Deve essere assicurato il recupero degli investimenti da parte del concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme a una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Per esigenze ambientali o sociali di estrema gravità e urgenza gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in caso di recupero dell'intero costo secondo quanto previsto dal comma 2. Nel caso di limiti che impattino sul legittimo affidamento dei privati, è garantito il giusto indennizzo secondo il principio generale previsto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

  Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: e le concessioni esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale. con le seguenti: Le concessioni esistenti rimangono disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento della loro attribuzione.

  al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: acque non prelevate aggiungere le seguenti: e l'eventuale ulteriore indennizzo da quantificare secondo il principio generale stabilito dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.