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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.8. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
4.8.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono con legge gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare, dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: consiglio di bacino con le seguenti: Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale e le parole: consigli di bacino, con le seguenti: Enti di Governo dell'ambito territoriale ottimale.