Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'autorità di distretto è garante del corretto sfruttamento della risorsa e del corretto costo della stessa nei confronti del cittadino, avendo la responsabilità di definire il piano di gestione e approvando, per tramite del consiglio di Bacino, le variazioni tariffarie dovute alle necessità del distretto che andranno dalla stessa valutate in ottica di necessità e possibilità alternative economicamente più vantaggiose.