Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura, il funzionamento, il finanziamento dell'ente di governo dell'ambito di cui al comma 3 nonché le modalità di subentro in tutti gli obblighi attivi e passivi dei precedenti enti di governo di ambito territoriale ottimale e dei consorzi di bonifica.