Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. La gestione dei servizi idrici è riservata ad enti pubblici ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione.
1-ter. Il servizio idrico, gestito in situazione di monopolio, ha carattere di servizio pubblico essenziale non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
all'articolo 9 comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 3 commi 1, 1-bis e 1-ter;
all'articolo 10, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: e ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 1-bis e 1-ter.
all'articolo 10, comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: e definisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, le procedure e i criteri per la riserva e il trasferimento, nonché l'indennizzo eventualmente conseguente ai processi di cui ai commi 5 e seguenti.