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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
16.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Fondo nazionale di solidarietà internazionale)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1284 è sostituito dal seguente: «1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienicosanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner»;
   b) al comma 1284-ter, le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «1 centesimo»;
   c) dopo il comma 1284-ter è inserito il seguente: «1284-quater. È istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. I relativi proventi sono versati, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia».