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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 52

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2019  [ apri ]
14.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico)

  1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite. Tale decreto è adottato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'ARERA, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.
  2. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale ai sensi del comma 1, l'ARERA, nella definizione delle procedure per la gestione della morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione di contatori per il consumo di acqua in ciascuna unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006.