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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.52. in Assemblea riferita al C. 506-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
1.52.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferma restando la quantificazione dell'assegno da parte del giudice, le parti possono concordare che la corresponsione dell'assegno avvenga in un'unica soluzione, indicando le modalità alternative al pagamento in denaro.