Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della salute provvede a pubblicare, in formato Open Data, gli atti di irrogazione delle sanzioni sulla prima pagina del proprio sito istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.