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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1. in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 484

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/05/2018  [ apri ]
1.1. (nuova formulazione)
(approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità dà conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili ed urgenti.

Il Relatore
1.1.

  Al comma 1, sostituire le parole: e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti:, da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità dà conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione.

Il Relatore