Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ferma l'autonomia delle università, i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.