Al comma 1, sostituire le parole: sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1 e le condizioni per il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti congiuntamente da due università italiane o straniere, di titoli finali doppi o congiunti con le seguenti: sono disciplinate le modalità della contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti.