Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, continua ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, il decreto ministeriale 28 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole: Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma continua ad applicarsi l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.