Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L'iscrizione contemporanea di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
3-ter. Resta fermo l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi.